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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

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Regno d'Italia 24 occorrenze

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Il pubblico ministero interviene sia nel giudizio di primo grado sia nel giudizio di appello.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Se nel corso di un giudizio civile risulta l'insolvenza di un imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne riferisce al tribunale

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(Giudizio di omologazione).

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Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell'art. 12, osservate le

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Il curatore può intervenire in giudizio.

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(Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile).

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(Sentenza nel giudizio di opposizione e gravami).

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(Morte del fallito durante il giudizio di opposizione).

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Se un giudizio di omologazione di concordato è in corso, ma non ancora assegnato a sentenza, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il

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L'atto di appello è notificato al debitore, al commissario giudiziale e alle parti costituite in giudizio.

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Se il fallimento si chiude senza che la contestazione sia stata decisa, il giudizio continua dinanzi allo stesso tribunale.

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Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, stà in giudizio il commissario liquidatore.

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Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.

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Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello

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Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è

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Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta dal giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunzie di

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Per i fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto il giudizio per la determinazione della data di cessazione dei

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in vigore del presente decreto ha luogo secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni.

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Il termine per appellare è di giorni quindici dall'affissione della sentenza. Si osservano per il giudizio di appello le disposizioni dei commi

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. Ma il giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni.

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relative non sono già state assegnate a sentenza, il tribunale con ordinanza rimette le parti davanti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio

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aperto il giudizio di omologazione e fissa l'udienza di comparizione davanti a sè non prima di quindici o non oltre trenta giorni. L'ordinanza è

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questo, a giudizio del giudice, non può essere immediatamente interrotto; 2) le scritture contabili; 3) le cambiali e gli altri titoli scaduti o di

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reclami proposti contro gli atti del curatore; 6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto; nomina gli avvocati

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